
L'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del DL 104/2020 per i settori turismo e spettacolo, in considerazione di quanto contenuto nel DPCM 24 ottobre 2020
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 28 ottobre, il decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre - cd. Decreto Ristori.
Il provvedimento, immediatamente in vigore per far fronte alle conseguenze del recente DPCM 24 ottobre sul contenimento del Covid-19, passerà ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.
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Segnaliamo che, rispetto alla bozza iniziale, nel testo pubblicato in Gazzetta sono state espunte le misure relative al posticipo delle elezioni per i comuni sciolti per mafia e dei Presidenti di provincia/consigli provinciali e quelle relative alla spesa per il personale di Polizia locale. |
Cancellazione seconda rata IMU e ristoro ai comuni (art.9)
- Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della legge 160/2019, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto (piscine, palestre, impianti sportivi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, ecc), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- per il ristoro ai comuni delle minori entrate, il Fondo di cui all'art.177 comma 2 del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti per la ripartizione del fondo (comma 5 dell'art.78 del DL 104/2020) sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La misura si aggiunge a quella prevista dall'art.78 del Decreto Agosto (DL 104/2020) il quale stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della legge 160/2019, relativa a:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Inoltre, non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.