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ISTANZE trasmesse per via telematica – Imposta di bollo forfettaria

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità mon...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

4 gennaio 2014

notizia

A decorrere dal 1° gennaio 2014, per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.
Lo ha stabilito la legge n. stabilità 2014), all'art. 1, commi 591 e 592, apportando modifiche all'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, annessa dl D.P.R. n. 642/1972, aggiungendo il nuovo comma 1-bis.
 

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