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Emergenza Covid-19: pubblicato il DPCM 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l''emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

8 settembre 2020

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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 7 settembre 2020, il DPCM del 7 settembre 2020 che, di fatto, proroga al 7 ottobre 2020 le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020.

I divieti e gli obblighi

Le misure essenziali di prevenzione restano le stesse: divieto di assembramento, uso delle mascherinedistanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Confermato anche il divieto di ingresso in Italia per chi proviene da questi 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Parchi e attività sportive

  • è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Partecipazione del pubblico ad eventi

Dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. NB - verificare, comunque, eventuali proroghe disposte dalle singole Regioni.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Discoteche, fiere e congressi

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso.

Dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono comunque stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Edifici scolastici

Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

Nelle more della ripresa dell’attività didattica, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.

Trasporto pubblico/scolastico

L'unica novità è rappresentata dall'aumento del riepimento/capienza dell'80% degli autobus/scuolabus e dai paletti fissati dalle Regioni ed enti locali sul trasporto scolastico dedicato nell'ultima Conferenza Unificata, che abbiamo già avuto modo di approfondire.

In tal senso, a questo DPCM sono stati allegati i documenti aggiornati contenenti le linee guida su Trasporto pubblico (n.15) e Trasporto scolastico dedicato (n.16).

Attività commerciali, produttive, servizi bancari e assicurativi

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida; sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni.

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