Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Maggiori informazioni

DPCM 10 aprile 2020: le disposizioni per le attività produttive e commerciali

Il provvedimento, che prolunga il "lockdown Coronavirus" fino al 3 maggio 2020, contiene misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. In allegato rendiamo disponibile in ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 aprile 2020

immagine_news_1377_id_371

immagine_news_1377_id_371

Il provvedimento, che prolunga il "lockdown Coronavirus" fino al 3 maggio 2020, contiene misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. In allegato rendiamo disponibile in formato word (utilizzabili per avvisi informativi alla cittadinanza) l'articolo 2 del decreto ed altri documenti utili.
Ricordiamo di verificare le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

L'art.2 del DPCM 10 aprile 2020 prolunga la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (codici ATECO autorizzati ad operare, che comunque può essere modificato in corso d'opera con DM del MISE). 

Il decreto è pubblicato nella G.U. n. 97  dell'11/04/2020

La tabella riepilogativa

Protocollo di sicurezza da rispettare Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Attività sospese e possibilità di accesso ai locali aziendali
  • per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
  • è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Smart working
  • lo smart working è la modalità prioritaria sia per le PA (resta fermo quanto previsto dall'art.87 del decreto-legge 18/2020 e dall’art.1 del DPCM 10 aprile 2020) che per le attività commerciali e i servizi professionali;
  • le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Attività consentite
  • attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni (PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO della provncia ove sono ubicate le attività, che può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa);
  • attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/1990, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione;
  • l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo (PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO della provncia ove sono ubicate le attività, che può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa);
  • l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO della provincia ove sono ubicate le attività produttive).

Sottolineiamo, infine, che:

  • le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
  • dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
  • si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri