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Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane per gli esercizi commerciali di vendita al minuto di prodotti alcolici

Comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) Come si ricorderà, con il comma 178 dell’art. 1 della Legge n. 124 del 4/8/2017, era stato eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane, valida quale lice...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

24 luglio 2019

comunicato

Comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”)

 

Come si ricorderà, con il comma 178 dell’art. 1 della Legge n. 124 del 4/8/2017, era stato eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane, valida quale licenza ai fini fiscali, gravante sugli esercizi di vendita al pubblico di prodotti alcolici soggetti ad accisa.

Si trattava, in sostanza, di un alleggerimento burocratico applicato a favore dei suddetti esercizi di vendita al dettaglio, che faceva seguito ad una prima semplificazione operata a mezzo del D.Lgs. n. 222/2016, attuativo della riforma della pubblica amministrazione (la c.d. Riforma Madia), il quale aveva sostituito la denuncia ai fini dell’acquisizione della licenza, con la semplice presentazione di una comunicazione al Suap territorialmente competente, derivante dalla considerazione che l’adempimento comunicatorio era già assolto, di fatto, dagli esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcol e bevande alcoliche assoggettati ad accisa destinati alla vendita all’ingrosso.

Orbene, con il c.1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), inserito in sede di conversione del Decreto, dalla Legge n. 58/2019, viene quindi reintrodotto, a far tempo dal 30 giugno 2019, l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico degli esercizi pubblici di vendita e somministrazione, degli esercizi di intrattenimento al pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

La disposizione in esame, opera modificando l’art. 29 del Testo Unico sulle Accise approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995, reintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Dal testo della norma e dalla scheda di lettura non è dato, tuttavia, ravvisare la motivazione che sottende alla reintroduzione dell’obbligo suddetto che, almeno fino a chiarimenti ministeriali o dell’Agenzia delle Dogane, risulta essenzialmente duplicare dati già in possesso dell’Agenzia medesima per effetto della denuncia a carico dei grossisti.

Dal punto di vista concreto, per effetto della disposizione di che trattasi, i titolari degli esercizi pubblici sotto riportati, dovranno presentare al Suap competente per territorio, che a sua volta provvederà alla sua trasmissione all’Agenzia delle Dogane, la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10, della Tabella A) del D.Lgs. n. 222/2016, che vale quale licenza ai sensi degli artt. 29 e 63 del D.Lgs. n. 504/1995:

  • esercizi di somministrazione e vendita di alcolici ex art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) compresi quelli annessi a strutture ricettive;
  • esercizi di vendita al dettaglio di alcolici nelle varie tipologie dimensionali ammesse dalle disposizioni vigenti (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita);
  • esercizi a carattere temporaneo, operanti ad es. in sagre, fiere, manifestazioni temporanee, etc.;
  • esercizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche a mezzo distributori automatici;
  • somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci interni e nei circoli privati (in via interpretativa, per uniformità di disciplina). ​

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