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SRL semplificata – In vigore la nuova normativa

E'' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013 .n 76. L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già introdotto novità rilev...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

30 agosto 2013

notizia

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013, la L. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. 28 giugno 2013 .n 76.
L’articolo 9, commi 13 e seguenti del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 aveva già introdotto novità rilevanti sulle Società a responsabilità limitata a regime particolare, abolendo la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ed aprendo agli ultratrentacinquenni la società a responsabilità limitata semplificata. In particolare:
·           è stata abolita la "società a responsabilità limitata a capitale ridotto"; le società già costituite ed iscritte nel Registro Imprese, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2013 (29 giugno 2013) dovranno essere qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata";
·           la società a responsabilità limitata semplificata è stata estesa anche ai soggetti aventi già trentacinque anni di età (art. 2463 bis, primo comma, C.C.);
·           è stato abolito il comma 4 dell'art. 2463 bis C.C., che vietava per le società semplificate il trasferimento delle partecipazioni a soggetti aventi già i trentacinque anni di età.
La legge n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013 ha inoltre aggiunto, all'art. 2463-bis C.C., il nuovo comma 2-bis, nel quale si stabilisce che "Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili".
A tale proposito, si ricorda che non è stato ancora emanato il testo del nuovo statuto tipo di società semplificata e pertanto, in sede operativa, sarà necessario prestare la massima attenzione provvedendo, quanto meno, a modificare il testo ministeriale eliminando il divieto di cessione di partecipazioni a soggetti con età pari o superiore ad anni 35, e ad eliminare il limite, per il conferimento della carica amministrativa, ai soli soci.

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