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SRL – Novità dalla L. n. 99/2013, di conversione del D.L. n. 76/2013, in materia di conferimenti iniziali e di riserva legale

E'' in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99, conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha ulteriormente innovato la disciplina delle società a responsabilità limitata, con l''introduzione, all''art. 9, di due nuovi commi (15-...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

30 agosto 2013

notizia

E' in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99, conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, che ha ulteriormente innovato la disciplina delle società a responsabilità limitata, con l'introduzione, all'art. 9, di due nuovi commi (15-bis e 15-ter) che apportano modifiche agli articoli 2463 e 2464 del Codice Civile. In particolare:
·           in qualsiasi società a responsabilità limitata, i conferimenti iniziali devono essere versati nelle mani dell'organo amministrativo, e non più presso una banca (art. 2464, 4° comma, primo periodo, C.C., come modificato);
·           i mezzi di pagamento devono essere indicati in atto(art. 2464, 4° comma, secondo periodo, C.C., di nuova introduzione);
·           qualsiasi società a responsabilità limitata può oggi essere costituita, con capitale minimo di un euro, da persone fisiche di qualsiasi età, inferiore o maggiore rispetto al compimento del trentacinquesimo anno di età;
·           solo nel caso delle società con capitale inferiore ad euro diecimila, i versamenti dovranno essere effettuati, all'atto costitutivo, per intero, nelle mani dell'organo amministrativo (art. 2463, 4° comma, C.C., di nuova introduzione);
·           nelle società con capitale inferiore ad euro diecimila, viene, inoltre, prevista una nuova norma relativa alla riserva legale. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita pe (art. 2463, 5° comma, C.C., di nuova introduzione).

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