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Spettacoli dal vivo di portata minore – L’autorizzazione sostituita con la SCIA – Necessario allegare tutta la documentazione prevista per il rilascio della licenza

Considerato che le nuove disposizioni si limitano semplicemente a sostituire le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. con una SCIA, senza incidere né sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa i...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

11 marzo 2014

notizia

Considerato che le nuove disposizioni si limitano semplicemente a sostituire le licenze di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. con una SCIA, senza incidere né sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, né sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, la SCIA dovrà essere corredata di tutta la documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell’allestimento proposto, idonea ad attestare la sicurezza dell’allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all’organizzatore.
Non è possibile – precisa infine il Ministero dell’Interno - sostituire la documentazione di cui sopra né da una “asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato”, né da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ questo il parere del Ministero dell’Interno, espresso con la Nota del 27 febbraio 2014, Prot. 557/PAS/U/003625/13500.A(8) inviata alla Prefettura di Ravenna.
Si ricorda che la nuova norma, introdotta agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. dall’art. 7, comma 8-bis, della L. n. 112/2013, di conversione del D.L. n. 91/2013, prevede che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio – considerati “spettacoli dal vivo di portata minore” - la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) o ufficio analogo. 

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