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Ordinanza relativa alla pulizia e manutenzione di aree incolte presenti sul territorio comunale.

Ord. N. 16 del 10 agosto 2016 OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI AREE INCOLTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IL SINDACO PREMESSO CHE I terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del c...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

10 agosto 2016

notizia

Ord.  N. 16 del  10 agosto 2016
 
OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DI AREE INCOLTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
 
IL SINDACO
PREMESSO CHE
  • I terreni incolti, recintati e non, siti sia all’interno che all’esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
  • L’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi e possibili focolai per la proliferazione di insetti ed animali nocivi;
  • In molti casi i rovi e le sterpaglie restringono o danneggiano la sede stradale, recando pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare;
RITENUTO necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
CONSIDERATO che bisogna assicurare con urgenza la rimozione di tale vegetazione per ragioni di igiene e sicurezza della circolazione;
VISTO:
  • Il T.U. della Legge di P.S. n° 773 del 18.06.1931;
  • La Legge n° 353 del 21.11.2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
  • Il D.lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
  • Il capo III del D.lgs. n° 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
  • Il D.lgs. n° 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
  • Gli artt. 449 e 650 del C.P.;
 
 ORDINA
 
 
a tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a proprie cure e spese, dei terreni invasi da vegetazione, di ogni elemento, anche se abbandonato da terzi o qualsiasi condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
Dovrà provvedere alla estirpazione di sterpaglie, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si propendono sui cigli delle strade pubbliche, rimozione e relativo smaltimento di materiali di qualsiasi tipo e genere, anche se abbandonato da terzi, mantenendo in particolar modo anche nel periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica e pericoli d’incendi;
Nel caso di aree scoperte private abbandonate si dovranno porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee onde evitare, inquinamento, impaludamento e il deposito di qualsiasi materiale, anche da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza e pulizia.
 
A far data dall’entrata in vigore della presente Ordinanza e fino a tutto il mese di settembre è inoltre fatto divieto di accendere fuochi in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all’interno delle aree incolte ed in prossimità di boschi;
I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed in particolar modo, nel periodo estivo, provvedendo alla corretta rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo d’incendio o causa di pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, con avvertenza che, in caso di inosservanza, questo Ente, senza ulteriori ed analoghi provvedimenti, effettuerà, a mezzo personale della Polizia Municipale, la dovuta sorveglianza sulle disposizioni della presente, per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25.00 ad un massimo €. 500.00 - art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. .
Qualora i proprietari e/o conduttori delle sopraindicate aree non provvedano alla estirpazione e/o rimozione di quanto prescritto nella presente ordinanza, provvederà l’Ente con rivalsa delle spese a carico dei trasgressori.
 
 
DISPONE
 
Che la presente Ordinanza venga:
  • Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 gg. Consecutivi;
  • Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
  • Pubblicata nel sito ufficiale del Comune www.comune.oliveto-citra.sa.it
 
Le forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.
 
 
TRASMETTE
 
Il presente provvedimento a:
- Prefettura di Salerno;
- Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza;
- Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo on-line;
- Comando Stazione Carabinieri di Contursi Terme (Sa);
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando VV.F. di Salerno.
 
 
È ammesso ricorso avverso la presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania entro 60 giorni dalla emissione della stessa, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034.
  
Dalla Residenza Municipale, lì 10 agosto 2016
 
 
  IL SINDACO   
DR
. Carmine PIGNATA
 

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