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ORDINANZA N. 23 della Regione Campania

Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 23 del 25/03/2020, ha stabilito: 1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazio...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

25 marzo 2020

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Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 23 del  25/03/2020, ha stabilito:
 1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020  e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla  abitazione, ovvero  residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi,  ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno  22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020.  Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati  da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di  necessità  o  motivi di salute.
2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché  si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, sono  considerate situazioni  di  necessità  quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e  comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto  in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei  euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020,  n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio  cui si è sottoposto il  trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini  della eventuale  disposizione,   tenuto conto della circostanze in cui si è  verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento - contestate  all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate  - e del rischio di contagio nella specifica fattispecie,  della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e  con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi   gli interventi disposti dalle competenti Autorità  al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di  intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri  persistenza  di presenza diffusa nelle  aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
7.  La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
 


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