Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Maggiori informazioni

Ordinanza di De Luca e Dpcm di Conte: cosa non si può più fare in Campania

Pubblicata l’ordinanza n. 85 del 26/10/2020 contiene misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare sui temi della scuola, della mobilità e delle attività di ristorazione e innova in parte (ovviamente in chia...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

26 ottobre 2020

immagine_news_1551_id_488

immagine_news_1551_id_488

Pubblicata l’ordinanza n. 85 del 26/10/2020 contiene misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare sui temi della scuola, della mobilità e delle attività di ristorazione e innova in parte (ovviamente in chiave restrittiva) il DCPM di Conte del 24 Ottobre.
Questi i principali punti dell’ordinanza del governatore De Luca. Le sue disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, data nella quale l’Unità di Crisi effettuerà nuove valutazioni, sulla base dell’andamento epidemiologico che sarà stato registrato nel contesto regionale e locale.

SCUOLE – E’ il punto in cui c’è maggiore diversità con il DPCM di Conte.
In Campania all’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.

All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell’andamento dei contagi su scala locale e regionale.

UNIVERSITA‘ – E’ confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.

NIENTE SPOSTAMENTI TRA PROVINCE – Confermato il divieto di mobilità interprovinciale. A questo si aggiunge la forte raccomandazione (contenuta nel DPCM del 24 ottobre) a non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.

RISTORAZIONE E BAR – Si chiude per tutti alle 18, ma si resta aperti anche la domenica.

ASPORTO E VENDITA A DOMICILIO – Fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar,ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto.
Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00. 

RISTORANTI D’ALBERGO –  Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COPRIFUOCO – Confermato l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23 e fino alle 5 del mattino, secondo quanto recentemente disposto d’intesa con il Ministro della Salute.

JOGGING – Confermata per l’attività di jogging la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30. Stop alle competizioni sportive non agonistiche.

CIMITERI PER 2 NOVEMBRE – È stato dato mandato all’Unita di Crisi di valutare, insieme all’Anci, entro il 28 ottobre prossimo, le determinazioni eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre).

FESTE, FIERE, CONGRESSI – Consentite le cerimonie religiose (matrimoni, battesimi, ecc..), vietate le feste che ne conseguono. Stop alle sagre e alle fiere.

PALESTRE, PISCINE, SPA E CENTRI TERMALI – Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento o contatto.

CINEMA E TEATRI – Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri