Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Maggiori informazioni

Obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive: chiarimenti operativi

Fino all''adozione dell''integrazione al DM 7 gennaio 2013, le strutture ricettive dovranno comunicare le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dall''arrivo della persona, anche nel caso in cui il soggiorno sia inferiore alle 24 ore st...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

5 ottobre 2019

notizia

Fino all'adozione dell'integrazione al DM 7 gennaio 2013, le strutture ricettive dovranno comunicare le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dall'arrivo della persona, anche nel caso in cui il soggiorno sia inferiore alle 24 ore stesse

Segnaliamo la circolare del 4 settembre 2019 della Prefettura di Reggio Calabria, recante “Art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Modifiche  all’art. 109 T.U.L.P.S”, che impartisce indicazioni sugli obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e para-ricettive.

Modifche all'art.109 TULPS

L'art.5 comma 1 del DL 53/2019 modifica il comma 3 dell'art.109 TULPS: per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire entro le 6 ore successive all'arrivo.

Il comma 1-ter, inoltre, dispone che la modifica di cui sopra dispiega i propri effetti a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del DM 7 gennaio 2013.

In virtù di ciò, fino al varo del provvedimento attuativo di riferimento, continua a rimanere in vigore l'art.109 comma 3 TULPS nella versione antecedente al DL 53/2019.

La fase transitoria

Ma come deve essere eseguita, in questa fase transitoria, la comunicazione al Questore delle persone che soggiornano in strutture ricettive per periodi non superiori alle 24 ore?

Nella circolare si evidenzia che, fino all'adozione del decreto ministeriale integrativo del sopracitato DM 7 gennaio 2013, i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore dall'arrivo della persona, anche nel caso in cui il soggiorno sia inferiore alle 24 ore stesse.

Le integrazioni da apportare al DM 7 gennaio 2013

L'art.5 comma 1-bis del DL 53/2019 richiede di integrare il DM 7 gennaio 2013 per adeguare le modalità di effettuazione della comunicazione ex art.109 TULPS sia al nuovo termine previsto per i soggiorni 'sotto' le 24 ore, sia alla possibilità di assolvere lo stesso obbligo con le nuove modalità tecniche.

Si potrà infatti trasmettere alla Questura, oltre con le modalità attualmente stabilite dal DM 7 gennaio 2013, anche attraverso un collegamento diretto tra la piattaforma informatica "Alloggiati Web" del Ministero dell'Interno per la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati degli alloggiati e i "sistemi gestionali" delle stesse strutture.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri