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Nuovo riassunto delle proroghe dei titoli abilitativi edilizi

Secondo lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la recente legislazione I vari decreti che si sono succeduti hanno portato modificazioni al testo unico dell’edilizia, ed in particolar modo alla proroga di alcuni titoli abilitativi, ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

31 luglio 2021

notizia

Secondo lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la recente legislazione
 

I vari decreti che si sono succeduti hanno portato modificazioni al testo unico dell’edilizia, ed in particolar modo alla proroga di alcuni titoli abilitativi, la cui validità legata alla cessazione dello stato di emergenza, è stata già oggetto anche precedentemente di una ulteriore estensione di efficacia, da parte della cosiddetta legge di “Semplificazione”, con una semplice Comunicazione.

Poiché è stata protratta nuovamente la scadenza dello stesso stato emergenziale dall’ultimo decreto appena pubblicato (D.L. n. 105 del 23 luglio 2021art. 1 - Dichiarazione stato di emergenza nazionale)si aggiorna con queste note il periodo di validità degli stessicon un riassunto delle ultime variazioni.

Riassunto delle proroghe di alcuni titoli abilitativi (Riguardante l’inizio e la fine dei lavori)

Sommario:

  • Proroga prevista dalla legge “Cura Italia” - Titoli abilitanti interessati comunque denominati - Esempi.
  • Proroga prevista dalla legge “Semplificazione” - Comunicazione dell’interessato di auto proroga diretta di validità di un titolo edilizio esistente, valido al 31 dicembre 2020 - Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico - Comunicazione non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici - Validità della proroga – Limitazione - La normativa ora prevede – Esempi - Titoli edilizi già oggetto di proroga. - Documentazione in cantiere – Altri titoli abilitativi esclusi - Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale – DURC.

La proroga prevista dalla legge “Cura Italia

Automaticamente, per legge, senza alcun intervento diretto degli interessati i titoli abilitanti comunque denominati (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, nulla osta, ecc.), in materia edilizia e attività correlate, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, (nuova data di cessazione dello stato di emergenza), sono prorogati di 90 giorni ovvero fino al 30 marzo 2022.

Atti abilitanti interessati, comunque denominati:

  • Permesso di costruire.
  • SCIA super in alternativa al Permesso di costruire (o propria). (Segnalazione certificata d’inizio attività)
  • SCIA normale – ordinaria. (Segnalazione certificata d’inizio attività)
  • CILA. (Certificazione inizio lavori asseverata) (anche CIL)
  • Titolo unico. (Comprensivo del titolo edilizio, per le attività produttive, con lavori edili)
  • PAS (Procedura autorizzativa semplificata) (Per fonti rinnovabili di energia ed anche CILA e CIL)
  • Autorizzazione unica. (Per fonti rinnovabili di energia)
  • Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate. Autorizzazione ordinaria culturale.
  • Autorizzazioni sismiche.
  • Autorizzazioni e concessioni, previste da altri vincoli.
  • Nulla osta, ed altri atti di assenso indicati da norme correlate all’edilizia.

Esempi:

  • Il titolo abilitante in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sarà prorogato fino al 30 marzo 2022, grazie al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, dalla fine dell’emergenza del 31 dicembre 2021 + 90 gg.)
  • Il titolo abilitante scaduto entro il 30 gennaio 2020 non potrà beneficiare di nessuna proroga, se non quella prevista dalla legge, che doveva essere richiesta anteriormente alla medesima scadenza.

La proroga ad alcuni titoli abilitanti prevista dalla legge “Semplificazione

Comunicazione dell’interessato di auto proroga diretta di validità di un titolo edilizio esistente, al 31 dicembre 2020.

L’intestatario del titolo abilitante, per evitare la decadenza del medesimo, per mancato inizio dei lavori o nell’eventualità dei medesimi non ultimati, ha avuto la possibilità in entrambi i casi, entro la data citata (31 dicembre 2020) di prorogare la validità dell’atto con una semplice Comunicazione allo Sportello unico per l’edilizia.

Unica condizione richiesta era che gli interventi e le opere regolarmente assentite non risultassero in contrasto, al momento della presentazione della stessa Comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o eventualmente adottati.

Titoli abilitativi previsti nel provvedimento

Questa disposizione trovava esclusivamente applicazione per i titoli abilitativi che sono stati rilasciati, formatisi, o presentati, entro il 31 dicembre 2020:

  • Permesso di costruire.
  • SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività) “super”, in alternativa al Permesso di costruire (o propria).
  • SCIA (Segnalazione certificata d’inizio attività) “normale – ordinaria”.
  • Convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi.

Compito dello Sportello unico per l’edilizia – Dell’ufficio tecnico -

Spetta però all’ufficio la preventiva verifica che l’opera non sia in contrasto con la citata normativa comunale prima della data di presentazione e trasmettere all’interessato la documentazione che attesti il ricevimento dell’atto.

Comunicazione non accettabile per contrasto con gli strumenti urbanistici

Nell’eventualità che l’intervento non risultasse conforme alle norme urbanistiche sopraggiunte, il Dirigente dello Sportello dovrà informare lo stesso titolare, con apposita determina, che la Comunicazione di proroga presentata non è valida ed è priva di efficacia.

Validità della proroga – Limitazione -

La Comunicazione privata dell’intestatario è titolo legittimo per auto disporre l’estensione della validità della propria licenza edilizia, che però si perfeziona solamente con il riscontro della stessa da parte dell’ufficio comunale dell’avvenuta registrazione con la ricevuta specifica, regolarmente protocollata che lo stesso ufficio dovrà poi notificare al medesimo soggetto.

La normativa ora prevede:

  • Che il termine, già indicato, per l’inizio dei lavori di un anno dalla data del rilascio, può essere prorogato di anni uno, (totale massimo due anni (1+1), per procedere al cantieramento operativo).
  • Che la validità di tre anni del titolo, sempre dalla data del rilascio, entro il quale l'opera deve essere ultimata, può essere prorogata di altri tre anni, (totale massimo sei anni (3+3) per la dichiarazione di fine dei lavori).

Ovvero, per riassumere, per il Permesso di costruire e la SCIA super in alternativa o propria e SCIA normale - ordinaria, con Comunicazione dell’interessato, la proroga prevede:

  • Per l’inizio dei lavori: due anni. (Oltre, se ricorrente, a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, con le modifiche dell’ultimo decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021)
  • Per l’ultimazione dell’opera: sei anni. (Oltre, se ricorrente, a quella indicata nel Decreto “Cura Italia, con le modifiche dell’ultimo decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021)

Esempi, per essere più chiari:

La validità del Permesso di costruire/SCIA:

  • In scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sarà prorogata automaticamente fino: al 30 marzo 2022 (grazie al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, dalla fine dell’emergenza del 31 dicembre 2021 + 90 gg.),

e fino al:

  • 30 marzo 2025 (grazie al Decreto “Semplificazioni”, + 3 anni, sempre attenzione: con la Comunicazione dell’interessato di auto proroga, presentata a suo tempo entro il 31 dicembre 2020. Senza quest’ultima la validità rimane sempre al citato 30 marzo 2022, come previsto dal suddetto D.L. n. 105 del 23 luglio 2021).

 

  • Scaduti entro il 30 gennaio 2020, ora non potranno beneficiare di nessuna proroga.

Titoli edilizi già oggetto di proroga

Le disposizioni di questa legge trovano applicazione anche ai permessi che hanno già avuto proroga dal Comune ai sensi del testo unico per l’edilizia.

Documentazione in cantiere

La Comunicazione del titolare e la ricevuta dell’ufficio devono essere mantenute obbligatoriamente nel cantiere edile (luogo dei lavori), a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare la proroga in parola, oltre ovviamente alla documentazione specifica prevista dalle normative in vigore.

Altri titoli abilitativi edilizi esclusi

Questa legislazione prevede la possibilità di prolungamento della validità del titolo abilitante esclusivamente per le opere assoggettate ai titoli abilitanti espressi e taciti: Permesso di costruire e SCIA.

Gli altri atti comunque denominati (CILA, PAS, Titolo unico. Autorizzazione unica, Autorizzazioni ordinarie, semplificate. Nulla osta, ed altri ancora) non sono compresi in questo prolungamento di validità temporanea, anche se possono continuare a godere invece della protrazione di efficacia grazie al citato decreto D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, per ora fino al 30 marzo 2022.

Titoli abilitativi edilizi interessanti aree e immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico culturale

Questa nuova disciplina (estensione dei tre anni) vale anche quando le “licenze edilizie” interessano aree ed immobili vincolati.

La proroga in parola è attiva però finché è valida l’autorizzazione ordinaria o semplificata, con l’aggiunta dei mesi di ulteriore validità previsti dal più volte citato decreto “… Dell’emergenza epidemiologica …”), ovvero fino al (30 marzo 2022)

Documento unico di regolarità contributiva - (DURC)

Queste disposizioni non trovano applicazioni per quanto si riferisce al documento di regolarità contributiva, che dovrà sempre essere aggiornato nei tempi previsti dalla speciale normativa di sicurezza.


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