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NEGOZI con prodotti sfusi (plastic-free): 5000 euro di contributo

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita'' dell''aria e proroga del termine di cui all''articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

16 ottobre 2019

notizia

DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. [/b]
(GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2019

  Art. 7 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
 
  1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e
documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno, corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento  delle  predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente  non
sia monouso.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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