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Modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto che, il consiglio comunale, con deliberazione n. 40 del 30.11.2017, ha approvato, in applicazione dell’art. 4, comma 1-ter del d.P.R. n. 380/2001 la seguente modifica al RUEC: aggiungere dopo l’art. 110 de...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

5 dicembre 2017

notizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visto che, il consiglio comunale, con deliberazione n. 40 del 30.11.2017, ha approvato, in applicazione dell’art. 4, comma 1-ter del d.P.R. n. 380/2001 la seguente modifica al RUEC:
 
aggiungere dopo l’art. 110 del RUEC, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 06/07/2009, il seguente nuovo articolo:
“ART. 110- bis
Con decorrenza dal 31 dicembre 2017 gli edifici (residenziali e non, sopra i 500 metri quadri e di nuova costruzione, tranne gli edifici pubblici) sono vincolati alla predisposizione all'allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Senza tale predisposizione, non può essere rilasciato il permesso di costruire.
L'obbligo di predisporre l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche riguarda:
  • tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione di superficie superiore a 500 metri quadri;
  • gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
  • i fabbricati già esistenti sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello (cioè soggetti a un intervento che coinvolga almeno il 50% della superficie lorda e l'impianto termico).

Le infrastrutture di ricarica devono permettere la connessione di una vettura per ogni parcheggio coperto o scoperto o per ciascun box per auto presente nell'immobile. Inoltre, per i soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative il numero di spazi a parcheggio e box auto dotati di colonnina non deve essere inferiore al 20% del totale.”
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che, all’art. 1, comma 1, testualmente recita:
«1. (Comma così modificato:
- dall’art. 1, c. 1/a, della legge 11.02.2005, n. 15;
- dall’art. 7, c. 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69) L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario»;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RENDE NOTO
  • da oggi, e per quindici giorni consecutivi, la delibera di cui alle premesse è depositata, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico;
  • detta modifica:
  • entra in vigore il 31 dicembre 2017;
  • a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché ottenerne copia previo rimborso dei soli costi;
  • è pubblicato sul sito pubblico di questo Comune, accessibile per via telematica.
Avverso detta delibera è ammesso ricorso:
  • a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 entro 60 giorni dalla pubblicazione legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di
o, in alternativa
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per i soli motivi di legittimità.
 
Dalla residenza comunale, lì 05/12/2017
 
Il responsabile del servizio
Geom. Ulderico Iannece

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