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Linee guida riaperture: approvate le regole per il settore ricreativo. Novità su aree giochi e campi estivi

Nell''aggiornamento del 9 giugno 2020, la Conferenza delle Regioni ha approvato i documenti per congressi, stand, fiere, sale slot, sale giochi e sale bingo, discoteche, oltre ad integrare altre schede già esistenti La Conferenza delle Regioni ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

11 giugno 2020

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Nell'aggiornamento del 9 giugno 2020, la Conferenza delle Regioni ha approvato i documenti per congressi, stand, fiere, sale slot, sale giochi e sale bingo, discoteche, oltre ad integrare altre schede già esistenti

La Conferenza delle Regioni ha approvato, lo scorso 9 giugno 2020, l'aggiornamento alle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", che comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori:

  • congressi e grandi fiere;
  • sale slot, sale giochi e sale bingo;
  • discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

  • Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;
  • Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.

Servizi per l'infanzia e l'adolescenza: le novità principali

  • sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
  • non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del Pediatra per l’ammissione al centro;
  • prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni;
  • la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
  • mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
  • i giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
  • nei campi estivi, l’organizzazione delle camere deve consentire il rispetto della distanza interpersonale in particolare garantendo una distanza di almeno 1,5 m tra i letti. I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo. Le camerate per il pernottamento non possono prevedere un numero di bambini superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e non possono essere condivise da gruppi diversi. Gli spazi per il pasto devono prevedere tavoli disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale).

Aree giochi bimbi

  • la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
  • mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non è obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici;
  • garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l’utilizzo

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