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Legge di Bilancio 2022: proroga esenzione canone unico

I commi 706 e 707 dell''art.1 della legge 234/2021 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge 147/2020 (Decreto Ristori)...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 gennaio 2022

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I commi 706 e 707 dell'art.1 della legge 234/2021 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge 147/2020 (Decreto Ristori)

Proroga esonero canone unico (comma 706) e altre proroghe collegate

Il comma 706 dell'art.1 della legge 234/2021 (Finanziaria 2022) proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell’art.9-ter commi da 2 a 5 del DL 137/2020.

In particolare si prorogano al 31 marzo 2022:

  • l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;
  • le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
  • le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Nello specifico, non si applica il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (ex art. 6 co. 1 lettera e-bis) del dpr 380/2001). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Fondo per il ristoro (comma 707)

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Alla ripartizione del Fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

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