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Le misure del nuovo dpcm. Dall'1/9 riprendono fiere e congressi. Discoteche ancora chiuse - Cancelli aperti nei piccoli stadi

Le misure del nuovo dpcm. Dall''1/9 riprendono fiere e congressi. Discoteche ancora chiuse - Cancelli aperti nei piccoli stadi Da settembre max 1.000 spettatori. Crociere da Ferragosto Sì alle crociere dal 15 agosto, no alla riapertura delle...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

11 agosto 2020

notizia

Le misure del nuovo dpcm. Dall'1/9 riprendono fiere e congressi. Discoteche ancora chiuse - Cancelli aperti nei piccoli stadi
 
Da settembre max 1.000 spettatori. Crociere da Ferragosto

Sì alle crociere dal 15 agosto, no alla riapertura delle discoteche. Dal 1° settembre via libera alle manifestazioni fieristiche e ai congressi. E cancelli aperti nei piccoli stadi e nei piccoli impianti sportivi al chiuso, a condizione che la capienza non superi i 1.000 spettatori all'aperto e i 200 al chiuso. Per eventi sportivi che coinvolgano un numero maggiore di spettatori, i governatori regionali potranno predisporre specifici protocolli di sicurezza da sottoporre al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Continueranno a svolgersi a porte chiuse gli eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal Coni. Mentre gli sport di contatto (calcetto, basket) potranno essere praticati solo nelle regioni che lo consentano sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
Nessun arretramento sul divieto di assembramento e sull'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sui mezzi di trasporto e tutte le volte in cui, anche all'aperto, non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Le misure di distanziamento sociale e le precauzioni igienico-sanitarie con cui gli italiani hanno ormai preso dimestichezza dall'inizio della pandemia (disinfezione dei locali, gel disinfettanti all'ingresso dei negozi, lavaggio frequente delle mani) resteranno in vigore almeno fino al 7 settembre. A prevederlo è il dpcm 7 agosto 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.198 dell'8 agosto e in vigore da domenica) che, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre (disposta dal decreto legge 30 luglio 2020 n.83), conferma le misure di contenimento contenute nel dpcm del 14 luglio. Con alcune novità. A cominciare, come detto, dai piccoli impianti sportivi che potranno riaprire i battenti a condizione che sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva dei posti a sedere e che sia assicurato il ricambio d'aria e il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro sia frontalmente che lateralmente. Sarà inoltre obbligatorio l'uso della mascherina e la misurazione della temperatura all'ingresso. Fiere e congressi saranno consentiti ma solo se saranno rispettati i protocolli del Comitato tecnico scientifico. Dal 9 agosto saranno consentite le attività di preparazione alle manifestazioni.
 
Spostamenti da e per l'estero. A decorrere dal 9 luglio sono vietati gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. Dal 16 luglio a questa lista si aggiungono anche Kosovo, Montenegro e Serbia. Sono vietati l'ingresso e il transito in Italia delle persone che hanno transitato o soggiornato nei paesi di cui sopra nei quattordici giorni precedenti. Chi fa ingresso sul territorio nazionale (anche per soggiorni brevi) provenendo dai paesi europei (Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Bulgaria e Romania) oppure da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, sarà tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione con le informazioni sui paesi visitati e il motivo dello spostamento. Qualora il soggetto dichiarante abbia soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in Bulgaria o Romania o in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia, sarà obbligatorio indicare l'indirizzo completo dell'abitazione in Italia, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la località di destinazione e il recapito telefonico presso cui ricevere comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Anche se asintomatiche, le persone che hanno soggiornato in uno degli stati di cui sopra nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, dovranno comunicare immediatamente la propria presenza al dipartimento prevenzione della Asl competente per territorio. Il dpcm prevede la sorveglianza sanitaria e l'obbligo di isolamento di 14 giorni per chi abbia soggiornato o transitato in Bulgaria o Romania o in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay, o ancora in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana (dal 16 luglio anche Kosovo, Montenegro e Serbia). Dovranno spostarsi in Italia sono con mezzi privati.
Disabili. Il dpcm consente di riattivare le attività socio sanitarie a favore dei disabili. Viene consentito alle persone con disabilità di ridurre il distanziamento con i propri accompagnatori o operatori.

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