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La durata dei permessi di soggiorno per attesa occupazione passa da sei mesi ad un anno – Novità introdotta dalla L. n. 92/2012 - Riforma del mercato del lavoro

E'' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 136, la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". L’articolo ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

4 luglio 2012

notizia

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 136, la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
L’articolo 4, comma 30, ha apportato una modifica all’articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo che il lavoratore straniero, in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Dunque, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma), le iscrizioni al centro per l’impiego, ora di durata semestrale, dovranno essere automaticamente prorogate per un periodo non inferiore ad un anno.
Risulta molto strano che non sia stato, di conseguenza, modificato anche l’art. 37, comma 5 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999) (“… la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell’elenco di cui al comma 2”).
 

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