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INAIL - Assicurazione in sintesi

Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare ed ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Da marzo 2001 è quindi diventata obbli...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

22 settembre 2013

notizia

Con la legge n. 493 del 1999 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale del lavoro svolto in casa per la cura del nucleo familiare ed ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
Da marzo 2001 è quindi diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di tutti coloro, uomini o donne,che:
 hanno un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni
 svolgono il proprio lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
 non sono legati da vincoli di subordinazione
 prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo
Tra i soggetti obbligati ad iscriversi rientrano anche:
 i pensionati che non hanno superato i 65 anni
 i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
 tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
 gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano
 i lavoratori in cassa integrazione guadagni
 i lavoratori in mobilità
 i lavoratori stagionali, temporanei ed a tempo determinato
Anche coloro che compiranno il 65° anno di età nel 2013, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge (vedi sopra), dovranno pagare il premio assicurativo per l’intero importo di 12,91 euro. L’assicurazione manterrà la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio (31 dicembre 2013).
In caso di infortunio bisogna rivolgersi ad un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni sanitarie, precisando che si tratta di infortunio domestico.
Solo a guarigione clinica avvenuta e se l’infortunato:
- ritiene, su parere medico, che dall’infortunio sia derivata un’invalidità permanente pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006
- è in regola con il pagamento del premio annuo o ha presentato l’autocertificazione prevista per l’iscrizione dei soggetti che hanno diritto all’esonero dal versamento del premio
- possiede i requisiti di assicurabilità (età, esclusività del lavoro domestico, assenza di vincolo di subordinazione, svolgimento gratuito dell’attività) deve presentare all’INAIL domanda per la liquidazione della rendita.
A decorrere dal 17 maggio 2006, nell’assicurazione rientra anche l’infortunio mortale. In tale ipotesi, i superstiti aventi diritto (coniuge e figli fino al 18° anno di età; fino al 26° anno se viventi a carico e regolarmente iscritti a un corso di studio e se inabili finché dura l’inabilità; in mancanza di coniuge e figli i genitori se viventi a carico, i fratelli e le sorelle se viventi a carico e conviventi con il soggetto assicurato) dovranno presentare domanda per la corresponsione della rendita, dell’assegno funerario, nonché del beneficio “una tantum” introdotto per gli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2007.
In caso di mancata concessione della rendita, l’assicurato o il superstite avente diritto può presentare ricorso alla Sede Inail che ha emanato il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Il ricorso va trasmesso entro 90 giorni dalla data del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato a mano con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta.
Il premio dell’assicurazione – di euro 12,91 – è a carico dello Stato per coloro che presentano entrambi questi requisiti:
- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro all’anno
e
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro all’anno
I soggetti in possesso dei predetti requisiti potranno utilizzare l’apposito modulo che dovrà essere consegnato, debitamente compilato e sottoscritto, ad una qualsiasi Sede INAIL, ad un Patronato, alle Associazioni delle Casalinghe ai quali potranno rivolgersi anche nel caso di difficoltà nella compilazione.
A partire dall’anno 2005 la legge prevede l’applicazione delle sanzioni, graduate in relazione al periodo di inadempimento per coloro i quali risultino in possesso dei requisiti previsti e non osservino l’obbligo del versamento del premio.
Ricordiamo, infine, che potrà ritirare, presso qualsiasi Sede INAIL, un opuscolo sull’assicurazione, consultabile anche sul portale www.inail.it

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