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Imprese edili e trasporto “ingombranti” – Chiarimenti dal Comitato nazionale

Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività utilizzando il codice 20 03 07. Lo ...


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Data di pubblicazione

26 giugno 2013

notizia

Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività utilizzando il codice 20 03 07.
Lo ha stabilito il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali che, con la circolare 12 giugno 2013, Prot. n. 691/Albo/Pres, ha inviato le Sezioni regionali a riportare nei provvedimenti di iscrizioni o di variazione dell’iscrizione, a fianco del CER 20 03 07, l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.
Si ricorda che il citato articolo 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti non pericolosi da loro stesse prodotti o che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti per non oltre 30 chilogrammi o 30 litri al giorno:
a) sono iscritte in un’apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente;
b) non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie.

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