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IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Dal 1° gennaio 2014 in vigore una mini rivoluzione delle imposte d'atto

E'' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca". Il decreto-legge, successivamente convertito nella L...


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Data di pubblicazione

4 gennaio 2014

notizia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013, il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".
Il decreto-legge, successivamente convertito nella L. 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 26, ha introdotto modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari:
a)      le aliquote dell'imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passano passate dal 3% al 2%;
b)      ogni altro tipo di trasferimento immobiliare (compresi terreni edificabili e agricoli) sarà tassato con l'aliquota del 9% (in precedenza variava, a seconda dei casi, dal 3 al 15%). Fanno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società (non imponibili a IVA), che rimarranno soggetti all'attuale aliquota del 4%.
Con la modifica del comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si stabilisce che tutti gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari:
a)      sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e
b)      le imposte ipotecaria e catastale sono dovute – non più nella misura proporzionale (2% e 1%) o fissa (168,00 euro) – ma nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna.
Al secondo comma del citato art. 26, viene inoltre disposto che l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa di 168,00 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, è elevato a 200,00 euro.
Anche tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

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