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Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ( annualita’ 2014)

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 97 del 26/09/2014, è indetto un bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione ai canoni di locazione per l’anno 2014 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di cont...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

17 novembre 2014

notizia

 
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 97 del 26/09/2014, è indetto un bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione ai canoni di locazione per l’anno 2014 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.
 

1.RISORSE

Le risorse, non ancora quantificate, per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate - a seguito dell’assunzione dell’impegno contabile e del successivo riparto - al Comune di Oliveto Citra dal Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Giunta Regionale della Campania per l’anno 2014. In assenza di assegnazione del contributo, i benefici NON potranno essere erogati.
 

2.REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:
  1. avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo).

B. essere titolare , per l ’anno 2 0 14, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.

  1. presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia “A”:

Valore ISE 2014 (riferimento redditi anno 2013), non superiore all’importo di €. 12.881,18 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S=€. 495,43X2X13), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione per l’anno 2014, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%;

Fascia “B”:

Valore ISE 2014 (riferimento redditi anno 2013), non superiore all’importo di €. 18.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione per l’anno 2014, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.
  1. Il contributo previsto dall’art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le Misure Anticrisi di cui al D.D. n. 189 del 22/05/2009 pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 08/06/2009. In tal caso il totale delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l’importo del canone annuo 2014.
  2. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio.
  1. Ai sensi degli artt. 5, 9 e 40 D. Lgs. n. 286/98 così come modificati dalla Legge n. 189/2002 e s.m.i., sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.


 
  1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

 Nel caso di concorrente straniero, lo stesso deve essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno bienna le ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (Artt. 5, 9 e 40 D.Lgs. 286/98 così come modificati dalla L. 189/2002 e s.m.i.), nonché essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L.133/2008): tale requisiti soggettivi devono essere posseduti

alla data di pubblicazione del presente bando.
 
  1. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
    1. Il contributo teorico sarà calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
Fascia A: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.000,00;
Fascia B: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 1.800,00.
  1. Il contributo teorico sarà poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non potrà superare l’importo del canone annuo corrisposto.
  2. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE pari a zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
  3. L’Ente si riserva la facoltà di erogare, ai soggetti collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del contributo spettante al fine di soddisfare una platea più vasta di
beneficiari, sulla base del numero di istanze ammesse e della somma assegnata dalla Regione Campania.
 

4.FORMAZIONE GRADUATORIE E PRIORITA’

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per  riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento.
  1. A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di elencazione delle stesse:
    1. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    2. nuclei familiari senza fonte di reddito;
    3. ultrasessantacinquenni;
    4. famiglie monoparentali;
    5. presenza di uno o più componenti disabili con percentuale superiore ai 2/3;
    6. numero dei componenti il nucleo familiare. Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.
  2. All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale. La predetta graduatoria, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando, verrà trasmessa al Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania.
 

5.RISERVE ED ECONOMIE

  1. Un'aliquota, non superiore al 10% della somma attribuita dalla Regione Campania, sarà utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati,baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.
  2. Un’aliquota, pari al 70% delle risorse a disposizione sarà utilizzata per la fascia “A” e la restante quota pari al 20% per la fascia “B”.
 

In caso di concorrente straniero occorre allegare, oltre alla documentazione innanzi dettagliata, anche il certificato di residenza.

  1. < >li, restano nella disponibilità del Comune fino all’esaurimento di entrambe le graduatorie di fascia A e B con priorità alle riserve. Le eventuali ulteriori eccedenze sono segnalate alla Regione e sono computate in detrazione sui finanziamenti dell’anno successivo.< >< >< >< >< >< >< >< >
  2. I concorrenti che, nella domanda di partecipazione, hanno dichiarato “ISE pari a zero”,devono rendere apposita dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale, nonché autocertificare le fonti di sostentamento oppure produrre
    espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei sevizi sociali del Comune.
    L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori
    ai canoni corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia dell’Autorità Giudiziaria. Ulteriori Informazioni presso il Responsabile del procedimento, geom. Raffaele Raia.
     
     Dalla Sede comunale,17 novembre 2014                                                                                            
     
     IL Responsabile del Servizio Socio-Culturale
       Raffaele Raia

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