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Etichette prodotti alimentari: in vigore l'obbligo di indicazione dell'origine per il riso e la pasta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che scatta l''obbligo di indicazione dell''origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta Con nota del 13 febbraio, il Mipaaf informa che sono entrati pie...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

15 febbraio 2018

notizia

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che scatta l'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta

Con nota del 13 febbraio, il Mipaaf informa che sono entrati pienamente in vigore i decreti ministeriali del 26 luglio 2017 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.190 e n.191 del 2017 che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni. Nel solco di quanto fatto per latte e derivati, la sperimentazione è prevista per due anni.

Segnaliamo che i decreti restano in vigore fino alla piena attuazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati. 

Come cambiano le etichette

Grano e pasta
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  • a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
  • b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.


Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

  • c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".


Riso
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:

  • a) "Paese di coltivazione del riso";
  • b) "Paese di lavorazione";
  • c) "Paese di confezionamento".


Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia". Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Origine visibile 

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

In allegato, la nota del 13 febbraio del Mipaaf.

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