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Emanato il D.L. n. 34/2014 - Rilancio dell’occupazione e semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese – Scompare il DURC cartaceo

E'' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell''occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle impre...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

26 marzo 2014

notizia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014, il DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il provvedimento – in vigore dal 21 marzo 2014 – si compone di 5 articoli e contiene, negli articoli 1 e 2, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo, e, nell'art. 4, interventi per la semplificazione del DURC.
Per quanto riguarda il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia rifa attività lavorativa.
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.
Chiunque abbia interesse potrà verificare, con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle CASSE EDILI.
L'esito dell'interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate da un apposito decreto.

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