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DPCM 24 ottobre 2020: i chiarimenti ministeriali sulle disposizioni attuative

l nuovo documento del Viminale, inviato ai Prefetti, fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 Arriva un''altra circolare del Viminale, la prot. n. 15350/117(2)/1 Uff...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

28 ottobre 2020

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l nuovo documento del Viminale, inviato ai Prefetti, fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020

Arriva un'altra circolare del Viminale, la prot. n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ., che aggiorna le precedenti in virtù delle misure più restrittive contenute nel DPCM 24 ottobre 2020, in vigore dallo scorso 26 ottobre e fino al prossimo 24 novembre 2020.

Mobilità personale (art.1, comma 4)

  • in linea generale, non occorre che le persone che si spostano siano munite di autodichiarazione;
  • resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)

Le previsioni del DPCM esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso di comportamenti difformi, l'irrogazione di sanzioni.

Attività sportiva (art.1, comma 9, lett. e), f) e g)

  • rispetto al precedente regime, sono ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale;

  • le manifestazioni sportive di interesse nazionale (questo tipo di interesse lo stabilisce la Federazione responsabile e/o il CONI) sono consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
  • la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett.e ), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli;
  • le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida;
  • per le attività sportive di contatto, invece, vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, ma anche tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale;
  • la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

Feste: sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

Convegni, congressi e altri eventi (art.1, comma 9, lett. o)

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee)

  • obbligo per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • attività di somministrazione: unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) e riduzione da 6 a 4 del numero massimo di persone che possono sedere allostesso tavolo, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione;
  • il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.

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