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Documenti di riconoscimento in scadenza: proroga omnicomprensiva al 30 aprile 2021

La conversione in legge del DL 125/2020, approvata in via definitiva dal Parlamento, proroga i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza al 30 aprile 2021 Segnaliamo che, stante l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conv...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

30 novembre 2020

notizia

La conversione in legge del DL 125/2020, approvata in via definitiva dal Parlamento, proroga i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza al 30 aprile 2021

Segnaliamo che, stante l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge, con modificazioni, del DL 125/2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", tutti i documenti di riconoscimento in scadenza o scaduti saranno automaticamente prorogati al 30 aprile 2021.

All'art. 1 del DDL è stato aggiunto il comma 4-quater che prevede che "all’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021»".

Proprio il decreto "Cura-Italia" all'art. 104 aveva previsto la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art.1, comma 1, lettere c), d) ed e), del dpr 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche che ora sarà allungata al 30 aprile 2021.

I documenti prorogati

I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:

  • ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
  • la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
  • il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

NB - sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 2000):

  • il passaporto;
  • la patente di guida;
  • la patente nautica;
  • il libretto di pensione;
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • il porto d’armi;
  • le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'art.17-quater del DL 18/2020).

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