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Disposizioni in campo ambientale e nello specifico in materia di rifiuti, incendi boschivi, inquinamento ambientale, disastro ambientale

Di prossima pubblicazione nella gazzetta ufficiale la conversione del Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023 approvata dal Parlamento, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

10 ottobre 2023

notizia

Conversione in legge del D.L. 105 del 10 agosto 2023

Di prossima pubblicazione nella gazzetta ufficiale la conversione del Decreto Legge n. 105 del 10 agosto 2023 approvata dal Parlamento, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Una importante novità è prevista dalla disposizione contenuta nell’art. 6 bis della legge che sostituisce il comma 1 dell'art. 255 del t.u.a. che stabilisce che l’abbandono di rifiuti compiuto da soggetti non titolari di imprese o responsabili di Enti verrà sanzionato penalmente con l’ammenda da 1.000,00 a 10.000,00 euro in luogo della sanzione amministrativa da 300,00 a 6.000,00 euro.

Di seguito la modifica integrale della modifica.

Art. 6-ter. – (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) – 1. Il comma 1 dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.

Un’ulteriore modifica riguarda la modifica apportata all’art. 423 bis e ter del codice penale rispetto agli incendi boschivi già oggetto di intervento nel 2021 ad opera del d.l. 120/2021. L’art. 423 bis sanziona i delitti di incendio boschivo prevedendo una ipotesi dolosa al comma 1 ed una colposa al comma 2. Dal punto di vista sanzionatorio contenuto nell’art. 423 ter viene allargato l’ambito di intervento di queste fattispecie delittuose anche alle zone di interfaccia rurale e viene aggiunta l’interdizione dai pubblici uffici oltre l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni.

Sempre agendo sul codice penale viene inasprita la pena di alcuni reati ambientali con l’estensione della confisca per alcune fattispecie delittuose come il traffico illecito di rifiuti e di materiale radioattivo. Inoltre, vengono inasprite anche le pene rispetto ai reati di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis del c.p. e di disastro ambientale di cui all’art. 452 ter del c.p.

Di seguito le modifiche citate.

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: “dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “da-gli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies”; b) all’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali pro-tette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”; c) all’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà” ».

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