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Decreto Trasporti e Mobilità sostenibili approvato in Senato: le modifiche al Codice della Strada

L’articolo 7 apporta una vasta serie di modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stra...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

2 agosto 2022

notizia

L’articolo 7 apporta una vasta serie di modifiche al Codice della strada, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e di incrementare la sicurezza della circolazione stradale

Segnaliamo che lo scorso 28 luglio l'Aula del Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2646, di conversione del decreto-legge n. 68/2022, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del MIMS.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

L'articolo 7, nello specifico, modifica il Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), al fine di:

  • ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti;
  • favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile; 
  • incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

Zone ZTL

Un decreto del MIMS (da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) individuerà le tipologie dei Comuni che potranno avvalersi della facoltà di imporre un pagamento per l'accesso dei veicoli a motore nelle zone a traffico limitato e stabilirà le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i massimali delle tariffe, sulla base delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

Stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici

La modifica di cui alla lettera a) interessa l’articolo 24 in materia di disciplina delle pertinenze stradali ed è sostanzialmente volta a inserirvi il riferimento alle stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Le innovazioni interessano:

  1. il comma 4, primo periodo, dove si precisa che costituiscono pertinenze stradali di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti destinati non solo al rifornimento ed al ristoro degli utenti, ma anche alla ricarica dei veicoli;
  2. il comma 5, a mente del quale tra le pertinenze destinate al ristoro che possono sia appartenere a soggetti diversi dall'ente proprietario, sia essere da questo affidate in concessione a terzi, accanto alle aree di servizio, alle aree di parcheggio ed ai fabbricati è inserito il riferimento alle aree per la ricarica dei veicoli;
  3. il comma 5-bis, il quale regola le modalità di previsione delle pertinenze di servizio relative alle autostrade (strade di tipo A).

Velocipedi

La lettera c) apporta alcune modifiche all’articolo 50 del Codice della strada, in materia di velocipedi.

Con la nuova formulazione rientrano nella nozione di velocipedi di cui al comma 1: 

  • non solo – com’è già previsto:
    • i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; e
    • le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
  • ma anche: le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,5 kW se adibiti al trasporto di merci.

Conseguentemente, al comma 2 sono introdotte delle previsioni specifiche relative ai velocipedi adibiti al trasporto di merci.

I velocipedi a pedalata assistita che manchino di una o più delle caratteristiche o prescrizioni contenute nel comma 1 devono essere considerati ciclomotori.

Il nuovo comma 2-ter, viceversa, prevede due sanzioni amministrative:

  • con la prima si intende punire chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita capaci di sviluppare una velocità superiore a quella prevista dal comma 1, e consiste nel pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro;
  • con la seconda si intende punire chi manomette i velocipedi a pedalata assistita al fine, alternativamente, di aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti posti dal comma 1, e comporta il pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro.

Limiti di sagoma dei veicoli

Si dispone che i veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione della normativa europea potranno superare le lunghezze totali previste dall'art. 61 del codice della strada, comunque garantendo l'inscrivibilità in curva, comunque.

Patente di guida scaduta

La versione originaria del DL 68/2022 prevede che, se una patente di guida sia scaduta da più di 5 anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. Con le mosifiche apportate dal Senato, in caso di assenza del titolare alla prova di guida la patente non sarà revocata, ma sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida.

Illecito permanente per violazioni reiterate

Viene introdotta la categoria di “illecito permanente” che, a fronte di specifiche violazioni accertate ripetutamente “da remoto” (mancata revisione, carenza di assicurazione, ecc.) vieta il cumulo delle sanzioni, a meno che il soggetto sia stato fermato ovvero abbia ricevuto la notifica per le varie violazioni.

Nello specifico, in caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbirà quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla notifica e non ancora notificati.

In questi casi, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorreranno le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 CdS, si applicherà la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole, che potrà essere versata entro 100 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. L'avvenuto pagamento costituirà il presupposto per l'istanza di archiviazione delle violazioni assorbite.

Veicoli stranieri

Per le violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero, quando non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei cinque anni successivi nei confronti di chi era trovato alla guida del veicolo. Con un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, saranno determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse.

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