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Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale: locali e palestre senza IMU, rimborsi ai comuni

L''abolizione del versamento della seconda rata dell''IMU, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del DL 104/2020 per ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

29 ottobre 2020

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L'abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle restrizioni, si aggiunge a quella già stabilita dall’art. 78 del DL 104/2020 per i settori turismo e spettacolo, in considerazione di quanto contenuto nel DPCM 24 ottobre 2020

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.269 del 28 ottobre, il decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre - cd. Decreto Ristori.

Il provvedimento, immediatamente in vigore per far fronte alle conseguenze del recente DPCM 24 ottobre sul contenimento del Covid-19, passerà ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge entro 60 giorni.

Segnaliamo che, rispetto alla bozza iniziale, nel testo pubblicato in Gazzetta sono state espunte le misure relative al posticipo delle elezioni per i comuni sciolti per mafia e dei Presidenti di provincia/consigli provinciali e quelle relative alla spesa per il personale di Polizia locale.

Cancellazione seconda rata IMU e ristoro ai comuni (art.9)

  • Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della legge 160/2019, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto (piscine, palestre, impianti sportivi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, ecc), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
  • per il ristoro ai comuni delle minori entrate, il Fondo di cui all'art.177 comma 2 del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti per la ripartizione del fondo (comma 5 dell'art.78 del DL 104/2020) sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La misura si aggiunge a quella prevista dall'art.78 del Decreto Agosto (DL 104/2020) il quale stabilisce che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.1, commi da 738 a 783, della legge 160/2019, relativa a:

  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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