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Decreto Riaperture: approvata la conversione in legge

l DL 52/2021 è stato approvato in via definitiva dalla Camera: green pass di nove mesi in caso di vaccinazione, sei mesi in caso di guarigione dal Covid-19, 48 ore dal test in caso di tampone molecolare negativo La Camera ha approvato il disegn...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

9 giugno 2021

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l DL 52/2021 è stato approvato in via definitiva dalla Camera: green pass di nove mesi in caso di vaccinazione, sei mesi in caso di guarigione dal Covid-19, 48 ore dal test in caso di tampone molecolare negativo

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 52/2021, cd. Decreto Riaperture, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (C. 3045-A - testo a fronte con le modifiche). 

Nel corso dell'esame alla Camera, il decreto ha subito svariate modifiche, assorbendo al suo interno il DL Riaperture di maggio (65/2021) e il DL Proroghe (56/2021) che dunque saranno abrogati dalla definitiva conversione in legge del DL 52/2021 (in vigore solo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Vediamo le principali novità.

Green pass/certificato verde

  • il green pass per avvenuta vaccinazione al Covid sarà rilasciato automaticamente (e non più su richiesta) al cittadino vaccinato in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dall'operatore che effettua la vaccinazione e sarà anche disponibile sul fascicolo sanitario elettronico. Avrà una validità di nove mesi dalla prima dose ma, se in tale periodo il titolare verrà riscontrato positivo al Covid, cesserà di essere valido;
  • il green pass per guarigione dal Covid avrà validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione. Sarà rilasciato, questa volta su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid o, qualora il ricovero non sia stato necessario, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai dipartimenti di prevenzione delle Asl territorialmente competenti. Anche in questo caso, se nel periodo di validità, il titolare del certificato verrà riscontrato positivo al Covid, il pass cesserà di essere valido;
  • il green pass da tampone (antigenico o molecolare) negativo avrà validità di 48 ore dall'esecuzione del test e sarà rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate, dalle farmacie, dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. L'interessato potrà chiedere una nuova certificazione verde se i dati personali riportati nel pass non sono esatti o aggiornati o se la certificazione è stata persa. I dati e le informazioni contenuti nel green pass dovranno essere riportati in formato leggibile in italiano e in inglese. E' obbligatorio anche per i tutti i bambini sopra i 2 anni di età.

Le riaperture dal 15 giugno 2021

Il decreto aggiorna anche il cronopogramma delle riaperture. Dal 15 giugno 2021, quindi:

  • i ristoranti potranno effettuare servizio al tavolo al chiuso fino allo scoccare del coprifuoco (e non fino alle 18 come previsto nel testo originario), che in ogni caso cesserà di esistere dal 21 giugno 2021 anche in zona gialla;
  • riaprono le manifestazioni fieristiche in presenza, anche su aree pubbliche. Fino a quella data si potranno svolgere le attività preparatorie che non prevedono l'afflusso di pubblico;
  • via libera alle cerimonie nuziali al chiuso anche per le cerimonie organizzate tramite servizi di catering e banqueting;
  • riaprono anche parchi tematici, di divertimento, parchi giochi, ludoteche e spettacoli viaggianti;

Dal 1° luglio 2021, invece:

  • riprendono i corsi di formazione pubblici e privati nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • riaprono anche le piscine e i centri nuoto al coperto, i centri benessere e i centri termali;
  • riprendono le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, così come le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

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