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DDL mercato e concorrenza: posteggio per commercio aree pubbliche, dehors liberi nel 2024 e valorizzazione botteghe locali

Prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili tipo dehors e similari


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

20 dicembre 2023

notizia

L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl annuale per il mercato e la concorrenza (795-A), precedentemente approvato dal Senato, che quindi è legge dello Stato (per l'entrata in vigore manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Con l'aiuto del dossier ufficiale del Parlamento, riepiloghiamo le principali novità di interesse per i comuni contenute nel provvedimento.

Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

L’articolo 11 – modificato nel corso dell’esame al Senato - interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l’attività di commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cd. Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, l’assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione,
parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Inoltre:

  • le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive;
  • continuano ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall’art.181, commi 4-bis e 4-ter, del DL 34/2020; La disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto;qualora l’amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e salva rinuncia dell'avente titolo;
  • nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio.

Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande

L’articolo 11, al comma 8, inserito al Senato, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024l’operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (artt. 21 e 146 del d.lgs. 42/2004), cioè le autorizzazioni paesaggistiche, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimentiPer tali opere, secondo la norma qui oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato.

Semplificazioni in materia di attività commerciali

L'art.12 comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni.

La norma, nello specifico, consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP ricevente, a sua volta, trasmette la comunicazione, con modalità telematiche, ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi.

La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione e mantenuto attivo per almeno due anni.

Attività commerciali e artigiane nei centri urbani (cd. botteghe locali)

L'art.12 comma 3 reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività
commerciali e artigiane nei centri urbani.

Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono, senza discriminazioni tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico- culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

Viene inoltre modificato l'articolo 3 del DL 223/2006, che attualmente vieta l’imposizione di distanze minime tra esercizi commerciali della stessa tipologia, per far comunque salva la facoltà concessa ai sensi della lettera b) agli enti territoriali di imporre limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali e di adottare misure di tutela di esercizi di vicinato e botteghe artigiane.

Integrazione dei principi e criteri direttivi della delega legislativa in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche

L’articolo 12, al comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio,
possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi.

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