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Covid-19: proroga delle misure al 31 luglio 2020

Il DPCM del 14 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proroga le misure del DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, aggiornando alcune linee guida per le singole attività Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DP...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

15 luglio 2020

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Il DPCM del 14 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proroga le misure del DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, aggiornando alcune linee guida per le singole attività

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 - subito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio - che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

Tra le principali misure, ricordiamo:

  • l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi;
  • l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro;
  • il divieto di assembramenti;
  • le sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena;
  • il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.

Gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 (riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative) e 2 (trasporto pubblico) al presente decreto.

Per quel che riguarda l'Allegato 1, si evidenzia che le nuove linee guida sono la 'conseguenza' dell'aggiornamento operato dalla Conferenza delle Regioni in data 9 luglio 2020. Fermo restando il rispetto di alcune regole di prevenzione (come l'igienizzazione delle mani) le novità riguardano:

  • a) la possibilità di tornare a poter consultare quotidiani e riviste in determinati locali (ristoranti, strutture ricettive, barbieri e acconciatori, uffici aperti al pubblico, terme e centri benessere, nonché nelle discoteche e nei circoli ricreativi);
  • b) la possibilità di giocare a  carte nei circoli ricreativi e nelle discoteche (o in altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento, in particolar modo serale e notturno).

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