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COVID-19, ORDINANZA n.12 DEL 30 MARZO 2021 - DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE SANITARIA FESTIVITÀ PASQUALI

Pubblicata l’ordinanza n.12 del 30 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività pasquali. Ecco i contenuti: 1- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è interdetto l’acces...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

30 marzo 2021

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Pubblicata l’ordinanza n.12 del 30 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività pasquali.

Ecco i contenuti:

1- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia (NA), salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti strettamente indispensabili. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio di detta frazione ed è disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione medesima, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente; 

2- è fatta raccomandazione alle Diocesi della regione e ai cittadini di assicurare, nello svolgimento delle funzioni religiose, il puntuale rispetto dei protocolli e misure di sicurezza vigenti, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto, diretto o indiretto, tra le persone, anche alla luce della maggiore trasmissibilità dei contagi connessi alla diffusa circolazione di varianti del virus sul territorio regionale; 

3- è affidato ai Comuni il compito di assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti tradizionalmente processioni, manifestazioni ed eventi di carattere religioso, anche legati alla settimana Santa, al fine dello scrupoloso rispetto delle vigenti misure di contenimento e prevenzione del contagio;

4- ai sensi di quanto disposto dall’art.40 del DPCM 2 marzo 2021, resta vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale; 

5- ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 5 decreto legge 13 marzo 2021, n.30, nei giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  è  consentito, in ambito regionale, lo spostamento, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi; 

6- restano confermate le misure disposte con le ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo, n.9 del 15 marzo 2021,  n. 10 del 21 marzo 2021, n.11 del 25 marzo 2021.

Scarica l’ordinanza:

Ordinanza n. 12 del 30/03/2021

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