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CORONAVIRUS, ORD. N. 13 - I chiarimenti del Presidente De Luca

Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020. Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell''emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell''art. 32, comma 3, della legge 23 dicem...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 marzo 2020

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Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.

Con riferimento all’ Ordinanza  n. 13  del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL),  si forniscono  i seguenti chiarimenti: 

a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi  sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25  marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali; 
 
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la  vendita al dettaglio, anche relativi ai  generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;

c) l’ordinanza  in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.

Chiarimento n.3 del 13 marzo 2020.

Con riferimento all' Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:

Con riferimento ai servizi di ristorazione all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e le attività connesse alla gestione dell'emergenza, il divieto non è applicabile, al fine di consentire l'utilizzo dei servizi igienici ai soggetti impegnati nelle dette attività, fermo restando in capo al concessionario e al gestore la responsabilità del controllo e l'adozione di idonee misure precauzionali.
 


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