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Conversione in legge DL 36/2022: proroga termine autocertificazioni cittadini Paesi non UE

Il testo definitivo della legge di conversione del decreto PNRR 2, approvato in data 29 giugno 2022, proroga il termine al 31 dicembre 2022 La conversione in legge del decreto-legge 36/2022 (cd. DL PNRR 2) è in dirittura d''arrivo: il 29 giugno...


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Data di pubblicazione

30 giugno 2022

notizia

Il testo definitivo della legge di conversione del decreto PNRR 2, approvato in data 29 giugno 2022, proroga il termine al 31 dicembre 2022

La conversione in legge del decreto-legge 36/2022 (cd. DL PNRR 2) è in dirittura d'arrivo: il 29 giugno infatti è arrivato il voto definitivo sul testo approvato dal Senato il 23 giugno - Atto C. 3656​. 

L’articolo 19-bis proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 

Come evidenzia il Servizio Studi del Senato, la proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013. Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

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