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COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – Dal 10 dicembre 2013 è reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il f...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

21 dicembre 2013

notizia

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell'area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.
Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.
E' questo quanto stabilito dal nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire  lo sviluppo delle aree interessate".
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 e in vigore dallo stesso giorno, introduce il delitto di combustione illecita di rifiuti, che va ad affiancarsi alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (artt. 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006)
Se si bruciano rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 255, del medesimo decreto, per l’abbandono di rifiuti.

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