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Codici Ateco DPCM 22 marzo 2020: modificato l'Allegato delle attività essenziali

Apportate modifiche all''Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, con cancellazione dalla lista di alcune attività, inserimento di altre e indicazioni specifiche A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patu...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

27 marzo 2020

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Apportate modifiche all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, con cancellazione dalla lista di alcune attività, inserimento di altre e indicazioni specifiche

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (cd. Lockdown Coronavirus), effettuate tramite apposito decreto ministeriale del 25 marzo 2020 le cui disposizioni producono effetto dal 26 marzo 2020.

Le segnalazioni specifiche riguardano:

  • le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2), che sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00), che sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

NB - alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

In allegato l'elenco delle attività consentite e vietate in base alla normativa anti-Covid​

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