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CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA – La comunicazione non è più preventiva – Va fatta entro 30 giorni dall’evento

Anche dopo l’abrogazione del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, ad opera degli articoli 65, comma 3 e 85, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del vigente art. 26, comma 5, dello stesso decreto è rimasto l’obbligo di comunic...


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Data di pubblicazione

26 marzo 2014

notizia

Anche dopo l’abrogazione del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, ad opera degli articoli 65, comma 3 e 85, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del vigente art. 26, comma 5, dello stesso decreto è rimasto l’obbligo di comunicare la cessazione dell’attività di vendita, ma tale obbligo dovrà essere assolto non più preventivamente alla cessazione dell’attività, ma entro 30 giorni dalla stessa.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione del 19 marzo 2014 n. 45718, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da un Comune, che aveva applicato una sanzione amministrativa ad un soggetto che aveva omesso la “preventiva comunicazione” di cessazione dell’attività.
L’abrogazione del citato comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 ha, infatti, come conseguenza la “eliminazione di ogni riferimento temporale in base al quale comunicare la cessazione dell’attività”. Pertanto, ai sensi del citato art. 26, comma 5 dello stesso decreto il soggetto che intende cessare non è più tenuto a darne comunicazione preventiva, pur rimanendo a suo carico l’obbligo dell’invio della comunicazione al Comune competente per territorio.
Il termine di 30 giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell’attività è lo stesso termine previsto per l’inoltro della comunicazione al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio competente per territorio, secondo quanto disposto dall’art. 2196 del Codice Civile, nel caso di impresa individuale.
Termine questo non espressamente previsto per le società di capitali (art. 2495 C.C.) e per le società di persone (art. 2312 C.C.), per le quali rimane tuttavia l’obbligo di procedere alla cancellazione.
 

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