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Attribuzione, alla nascita, del doppio cognome

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 (Serie Speciale Corte Costituzionale), della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre u.s. – giusta il disposto ex art. 136 della costituzione – si abro...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

6 marzo 2017

notizia

Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 52/2016 (Serie Speciale Corte Costituzionale), della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016, dal 29 dicembre u.s. – giusta il disposto ex art. 136 della costituzione – si abrogano tutte le norme non scritte e le disposizioni del Codice Civile e dell’Ordinamento dello stato civile che non consentano, in caso di concorde volontà dei genitori, di trasmettere ai figli, al momento della nascita (per quanto rilevi in questa sede), anche il cognome materno.

In Italia, infatti, fino ad allora, sia per norme non scritte e prassi consolidate (per la filiazione in costanza di matrimonio), sia per disposizione del codice civile (art. 262 CC, in caso di filiazione fuori dal matrimonio, con riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori), il figlio, cittadino italiano, si vedeva automaticamente attribuito il solo cognome paterno.

Ora, a seguito della sentenza citata, è possibile, all’atto della dichiarazione di nascita, in presenza di conforme e condivisa volontà dei genitori, attribuire al neonato il cognome paterno seguito da quello materno. In caso di mancata esplicitazione o di diversa indicazione, il neonato avrà automaticamente il solo cognome paterno.

Filiazione nata nel matrimonio

Trattandosi di filiazione nata nel matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei due genitori (coniugati tra loro). Tuttavia, la volontà all’aggiunta del cognome materno (a quello paterno) deve essere condivisa da entrambi i genitori.

- Dichiarazione di nascita può essere resa da entrambi i genitori

Nel caso di dichiarazione resa da entrambi i genitori, gli stessi, di comune accordo, potranno attribuire il doppio cognome, paterno e materno.

- Dichiarazione di nascita resa da un solo genitore

il genitore dichiarante deva produrre, per essere acquisita, una dichiarazione sottoscritta dal genitore non presente, con allegata copia del documento di riconoscimento, nella quale sia indicato l’intento dell’attribuzione del doppio cognome.

Resta inteso che, in caso di mancata indicazione (sia perché presente un solo genitore che non produca la dichiarazione , sia perché, pur in presenza di entrambi i genitori, non si manifesti volontà alcuna), il cognome attribuito al neonato sarà esclusivamente quello paterno.

Filiazione nata al di fuori del matrimonio.

In caso di filiazione nata fuori dal matrimonio, la paternità e la maternità devono essere esplicitati con un atto di riconoscimento che, quale atto personalissimo, non ammette rappresentanza; pertanto la dichiarazione di nascita deve essere resa (in caso di volontà all’instaurazione del rapporto di filiazione) da entrambi i genitori, “contemporaneamente” (si tralasciano i casi particolari, quali riconoscimento del nascituro, riconoscimento unilaterale etc).

Di conseguenza, al momento della dichiarazione di nascita, qualora i genitori – entrambi presenti – decidano per la trasmissione anche del cognome materno, dovranno dichiararlo direttamente all’ufficiale dello stato civile interessato.

In caso, invece, di dichiarazione con riconoscimento da parte del solo padre o della sola madre il cognome, pacificamente, non potrà che essere quello del genitore che ha riconosciuto per primo (art. 262 cc).

Alla luce delle attuali norme, prassi e giurisprudenza, si sottolinea:

-l’intervenuta abrogazione NON ha valore retroattivo: pertanto i nati prima del 29 dicembre 2016, cui è stato attribuito il cognome paterno, potranno, se lo vorranno, chiedere la modifica dello stesso con le usuali procedure previste dal regolamento dello stato civile (art. 89 e ss dpr 396/2000: istanza in prefettura);

-NON si ritiene, ad oggi, che possa consentirsi di invertire gli elementi materno e paterno nell’attribuzione del cognome (la sentenza, infatti, eplicitamente prevede la possibilità di "aggiungere" il cognome materno a quello paterno e non anche di "anteporlo" a questo); cioè, il neonato potrà avere il cognome solamente PATERNO ovvero PATERNO+MATERNO ma non materno+paterno;

- Le intervenute modifiche riguardano esclusivamente il cittadino nato italiano, dal momento che, giusta l’articolo 24 legge 218/1995, le generalità del cittadino straniero sono attribuite conformemente alle norme previste dallo stato estero di cittadinanza;

Le emanande istruzioni ministeriali potranno chiarire le procedure da seguire e dare ulteriori chiarimenti o rettifiche/integrazioni rispetto a quanto qui riportato.
 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO STATO CIVILE
 

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