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Attività di acconciatore – Verso una regolamentazione dell'affitto di poltrona nel "Decreto del fare-bis"

L’attività di acconciatore è consentitaanche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito alla medesima attività, secondo le disposizioni della legge 17 agosto 2005, n. 174 e delle leggi e regolamenti regionali, purchè nel medesimo local...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

14 ottobre 2013

notizia

L’attività di acconciatore è consentitaanche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito alla medesima attività, secondo le disposizioni della legge 17 agosto 2005, n. 174 e delle leggi e regolamenti regionali, purchè nel medesimo locale operi stabilmente un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

L’inizio dell’attività esercitata mediante affitto di poltrona è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

E' questo il contenuto della modifica proposta al comma 8 dell'art. 21 con la quale si cerca di venire incontro alle esigenze delle microimprese operanti nel settore dell’acconciatura, che nel complesso frangente economico attuale, pur disponendo della conoscenza del lavoro e di un'ampia professionalità, non sono in grado di sostenere spese relative alla locazione di immobili ad uso commerciale.

Con questa nuova disposizione si consente, in sostanza, ad un microimprenditore nell’ambito dell’acconciatura, di affittare presso un “salone” già esistente ed in regola con le disposizioni igieniche recate dalla norma nazionale e dalle norme e regolamenti regionali, la poltrona presso la quale si esercita l’attività di acconciatura.

Ulteriore elemento richiesto, proprio nella finalità dei reciproci vantaggi e quindi delle sinergie tra microimprese del settore, è che presso il “salone” deve stabilmente operare un soggetto abilitato allo svolgimento dell’attività di acconciatura, questo al fine di evitare letture elusive della norma consentendo ad esempio, che presso un salone gestito da imprese di medio grandi dimensioni operino una pluralità di soggetti con la formula dell’affitto di poltrona. 

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