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ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79 A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

13 giugno 2021

notizia

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
Decreto Legge 8 giugno 2021, n.79
 
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
  1. con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  1. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori
La tabella allegata individua le soglie ISEE e gli importi di assegno mensili corrispondenti per ciascun figlio minore. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza
La domanda è presentata in modalità telematica all’Inps ovvero presso gli Istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo le disposizioni di seguito specificate in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l'assegno, congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Variazione del nucleo familiare
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno di cui all’articolo 1, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata è presentata entro due mesi dalla data della variazione. La prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di assegno temporaneo.

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