Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Maggiori informazioni

Al via il bonus facciate con detrazione del 90%

In base a quanto previsto dalla nuova legge di Bilancio 2020, oltre a fruire anche per tutto il prossimo anno delle varie agevolazioni fiscali, i contribuenti potranno beneficiare anche di una nuova detrazione: il bonus facciate. L’art. 1 comma 21...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

10 gennaio 2020

notizia

In base a quanto previsto dalla nuova legge di Bilancio 2020, oltre a fruire anche per tutto il prossimo anno delle varie agevolazioni fiscali, i contribuenti potranno beneficiare anche di una nuova detrazione: il bonus facciate.

L’art. 1 comma 219 e successivi della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto, infatti, questa nuova agevolazione.

La detrazione, nata per salvaguardare il decoro architettonico nei centri storici (zona A) e nelle zone di completamento (zona B), è relativa alle spese sostenute per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Bonus facciate e legge di Bilancio 2020

Questo quanto riportato all’art. 1 della legge di Bilancio 2020:

219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224.  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

Bonus facciate, cos’è

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in:

  • zona A (centri storici);
  • zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).

Per il bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni.

Interventi ammessi

L’agevolazione riguarderà tutti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

In caso di lavori riguardanti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al dm 26 giugno 2015.

Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi; tra questi anche quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna.

Come funziona

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Rimaniamo, comunque, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per sapere nel dettaglio le modalità per fruire della nuova detrazione.

Altre detrazioni

Il bonus facciate è riconosciuto anche in caso di altre agevolazioni, quali ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. In pratica, si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri