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Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2012

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2012 (ai sensi dell’art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

21 dicembre 2012

comunicato

Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2012

(ai sensi dell’art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio di Oliveto Citra che, con inizio dal giorno 29 dicembre 2012, presso l’albo on line del Comune di Oliveto Citracompetenza, sul sito internet dell’Agenzia, nonchè presso la sede dell’Ufficio Provinciale - Territorio, sito in Via Dei Principati n° 75 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30alle ore 12,30 potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno[1], per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l’anno 2012, dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 27-02-2013 incluso.


Oliveto Citra, 21 dicembre 2012


[1]   Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

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