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Iscrizione all'Anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti

Con comunicazione in data 3 luglio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico porta a conoscenza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali, dell’attivazione della piattaforma per l''iscrizione all’anagrafe e ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

10 luglio 2018

comunicato

Con comunicazione in data 3 luglio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico porta a conoscenza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali, dell’attivazione della piattaforma per l'iscrizione all’anagrafe e l'autocertificazione della compatibilità/incompatibilità degli impianti, per consentire loro ottemperare alle disposizioni della Legge n. 124/2017.

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, entrata in vigore il 29/08/2017 e recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, all’articolo 1, commi da 98 a 119  , ha avviato il processo di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, volto ad incrementare la concorrenzialità del mercato e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

Come si ricorderà, con il comma 100 dell’art. 1, L. n. 124/2017 è stata introdotta l’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, cui i titolari dell’autorizzazione/concessione hanno l’obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c.1132).

All’anagrafe, possono accedere, per consultazione: regioni, amministrazioni competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, Agenzia delle dogane e monopoli e Cassa conguaglio GPL.

Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l'impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017.

Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it

Con proprio comunicato, in data 3 luglio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, quindi, portato a conoscenza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti, l’attivazione della suddetta piattaforma informatica, attraverso cui eseguire l’iscrizione all’anagrafe degli impianti carburante e ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dalla L. n. 124/2017, accedendo al seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/ministero-dello-sviluppo-economico.

I titolari dell'autorizzazione/concessione potranno accedere alla piattaforma informatica mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e dovranno effettuare (anche tramite procuratore, allegando copia dell'atto notarile) l'iscrizione all'anagrafe e contestualmente rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della L. n. 124/2017.

La pratica, firmata digitalmente, sarà automaticamente inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico e resa accessibile per gli aspetti di competenza alla regione/provincia autonoma competente, all'amministrazione che ha rilasciato il titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevedendosi, al termine della procedura, l’invio al dichiarante, a mezzo PEC del numero di protocollo, che avrà valore di assolvimento dell'adempimento di legge.

Come è agevole comprendere, l’istituzione della suddetta piattaforma ha un riflesso diretto per gli enti locali, in quanto conferisce tempi certi in relazione alla permanenza o smantellamento degli impianti pericolosi per la sicurezza viabilistica; in tal senso, va appunto ricordato che i titolari dell’autorizzazione/concessione hanno l’obbligo di iscriversi all’anagrafe e rilasciare la dichiarazione di compatibilità o di adeguamento dell’impianto entro il 24 agosto 2018, pena la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio da parte dell’amministrazione territorialmente competente, secondo le disposizioni di cui ai commi da 103 a 111 dell’art. 1, L. 124/2017.

Infatti, per effetto dell’art. 1, c.103 della L. n. 124/2017, qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare dovrà cessare l'attività di vendita di carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge e provvedere allo smantellamento dell'impianto mentre, contestualmente, l'amministrazione competente dovrà dichiarare la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo all’impianto , dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe, alla Regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il cui ufficio territorialmente competente dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio.

Va, infine, tenuto presente che l’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva ex art. 1, comma 102, L. n. 124/2017, costituiscono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio e, che i suddetti obblighi si considerano assolti solo se ottemperati attraverso la modalità informatica illustrata.

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