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Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza

N. 06 Data 08/03/2020 Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

9 marzo 2020

Data di scadenza

24 agosto 2023

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N. 06
Data 08/03/2020
Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
IL SINDACO
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2020, n. 45.
 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all’art. 1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
 
Considerato che, fin dalla prima diffusione di notizie relativa alle disposizioni del citato DPCM, si è avviato l’esodo di un ingente numero di persone proveniente dalle aree geografiche sopra indicate, nell’esercizio della facoltà di rientro prevista dall’ultimo periodo del citato art. 1.
 
Vista l’Ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 adottata dal Presidente della Regione Campania con la quale sono state assunte misure di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree indicate dal DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale.

 
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).
 
O R D I N A
 
a tutti i cittadini che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Oliveto Citra, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Vercelli, Padova, Treviso e Venezia:
 
  1. di comunicare tale circostanza al Comune di Oliveto Citra (compilazione modulo ovvero comunicazione telefonica al Sindaco 339 8829728 ovvero Servizio Polizia Locale 377 3941099) al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica ASL SALERNO.
 
  1. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali.
 
  1. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi.
 
  1. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 
  1. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica per ogni conseguente determinazione.
 
Si precisa che in caso di omessa comunicazione si procederà alla segnalazione alle autorità competenti con l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
 
D I S P O N E
 
  1. la sospensione delle seguenti attività: palestre, centri benessere, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati, con sanzione della
 sospensione dell’attività in caso di violazione.
 
 
  1. l’obbligo a carico dei gestori di attività di ristorazione e bar di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
 
 
La diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza, mediante:
 
  1. la pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Comune in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
  2. l’esposizione del presente avviso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti sul territorio, ivi compresi ufficio postale ed ogni altra tipologia di attività aperta al pubblico, nonché la sua distribuzione mediante volantinaggio.
  
INFORMA
  • Che restano confermate le disposizioni previste con precedenti proprie Ordinanze.
 
  • Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
 
 
IL SINDACO
Dott. Carmine PIGNATA

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