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Emergenza Coronavirus: FIRMATO IL DPCM 9 MARZO 2020 - AVVISO IMPORTANTE

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020. Pertanto, con decorrenza 10 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale sono adottate le segue...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

9 marzo 2020

Data di scadenza

24 agosto 2023

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Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
 
Pertanto, con decorrenza 10 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
 
    a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità  ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
    b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
    c) divieto assoluto  di  mobilita'  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
    d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
    e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
    f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
    g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche'  gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi,
sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
    h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, e' da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l'infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;
    i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all'allegato  1  lettera d).Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
    l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita'  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale  sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalita'  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
    n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione;
    o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita'  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
    p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale;
    q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;
    r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche'  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita'  del  rispetto  della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita'  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e' disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e'  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all'allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione
dell'attivita' in caso di violazione;
    s) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
    t) sono sospesi gli esami di idoneita' di  cui  all'articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale e' disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
 
Le predette disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo  2020  e  sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Dalla data di efficacia delle predette disposizioni cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con le disposizioni appena citate. 



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